Oltre che la qualita' venatoria dei falchi e l'estetica, e' per me importantissima la loro regolarita' dal punto di vista della legislazione vigente. Di seguito elenco le norme a cui mi riferisco per il mio allevamento.
1. La disciplina comunitaria (Reg CE 338/97
ed il Reg CE 1332/05.) regolamenta:
· le introduzioni, esportazioni e riesportazioni, nella o dalla Comunità;
· le attività commerciali (acquisto, acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, esposizione in pubblico per fini commerciali, uso a scopo di lucro, alienazione – intendendo in tale definizione anche la permuta, lo scambio e la locazione in quanto attività assimilabili all’uso commerciale);
· lo spostamento di esemplari vivi;
2. La legislazione nazionale
(Legge 150/92 esuccessive modificazioni
e Decreto Legislativo 275/01))
ha previsto specifiche sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie e ha fissato obblighi quali:
· denuncia di detenzione, morte e variazione del luogo di custodia per gli esemplari selvatici;
· denuncia di nascita entro 10gg. dall’evento;
· introduzione del registro di detenzione;
3. Il regolamento comunitario 338/97 ha previsto diversi allegati corrispondenti alle appendici della Convenzione di Washington.
I falchi normalmente usati in falconeria sono tutti in allegato A (cioè quello con maggiori restrizioni) tuttavia gli esemplari nati in cattività vengono assoggettati alla disciplina prevista per l’allegato B.
4. Cosa si intende per nato in cattività:
secondo l’orientamento più recente nato in cattività è quell’esemplare nato da genitori entrambi nati in cattività.
5. Quasi tutti i falchi usati in falconeria rientrano in questa categoria.
I falchi considerati selvatici sono quelli prelevati in ambiente naturale nel rispetto della legislazione vigente (in alcuni paesi europei e non, è prevista una quota di prelievo in natura) e quelli di prima generazione con almeno uno dei genitori selvatico. Tutti gli esemplari di generazioni successive sono considerati nati in cattività.
6. Questi esemplari selvatici sono comunque provvisti di documentazione CITES (certificati o licenze di importazione) però sono soggetti ad alcune restrizioni:
. non possono essere spostati, ad eccezione di trattamenti veterinari urgenti, dal luogo di custodia specificato sul certificato o sulla licenza di importazione (casella n. 1) se non previa autorizzazione dell’ufficio CITES competente per territorio (autorizzazione che consiste nell’emissione di un nuovo certificato o licenza con indicazione nella casella del nuovo indirizzo di custodia);
. in caso di morte questa deve essere comunicata al servizio CITES competente per territorio.
E’ chiaro quindi che nell’acquisto di un esemplare si dovrà controllare che sia nato in cattività - casella n. 9 del certificato o 10 in quelli meno recenti (fonte, source, herkunft) con scritta una C o una D.
Per quanto riguarda il registro di detenzione introdotto dal D.M. 8 Gennaio 2002 e previsto dall’art. della L.150/92 questo deve essere richiesto solo da chi possiede esemplari provenienti da sequestro o affidamento e da chi svolge attività commerciale compresi gli scambi e le permute.
Per la sola detenzione non è obbligatorio possedere e compilare il registro.
In sintesi quindi la persona che detiene falchi nati in cattività e li utilizza per scopi non commerciali non deve tenere il registro di detenzione (Decreto Ministero dell’Ambiente 8 gennaio 2002) e non ha l’obbligo di comunicare detenzione, morte e spostamenti dei suoi esemplari – nati in cattività - al servizio CITES del CFS.
In ogni Regione si dovrà inoltre porre attenzione alla normativa regionale sulla caccia o sugli allevamenti di fauna selvatica che può regolamentare anche la detenzione e l’allevamento di falchi.
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